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Le specie protette da Cites versione originale
in lingua inglese
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Regolamenti Comunitari e normativa italiana
di riferimento
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Regolamenti Comunitari
Dal 1° gennaio 1984 la Comunità Europea
ha
recepito la normativa CITES con Regolamenti
che, per alcune specie, sono più restrittivi
di quella CITES.
Regolamento (CE) 865/2006 della Commissione,
del 4 maggio 2006, recante modalità
di applicazione
del regolamento (CE) n.338/97 del Consiglio
relativo alla protezione di specie
della
flora e della fauna selvatiche mediante
il
controllo del loro commercio.
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LA
MODULISTICA C.I.T.E.S per l'Italia
La sigla C.I.T.E.S, significa "Convention
on International Trade in Endangered
Species
of Wild Fauna and Flora", cioè
"Convenzione
sul commercio internazionale di specie
di
fauna e flora minacciate d'estinzione".
E' nota più semplicemente come "Convenzione
di Washington".
Si tratta di un accordo internazionale
tra
governi - siglato nel 1960 - volto
a controllare
il commercio di animali e piante (vivi,
morti
o parti e prodotti da essi derivati)
in quanto
lo sfruttamento commerciale è, insieme
alla
distruzione degli ambienti naturali,
una
delle principali cause del rischio
di estinzione
per numerose specie.
La Cites fa parte delle attività del
Programma
delle Nazioni Unite per l'Ambiente
(UNEP)
ed è stata riconosciuta dall'Italia
nel 1980.
Viene applicata in oltre 130 Paesi
del mondo.
A scadenza periodica l'elenco delle
specie
a rischio viene aggiornato da commissioni
di biologi e ricercatori.
In Italia l'attuazione della Convenzione
di Washington è affidata a diversi
Ministeri:
Ambiente, Finanze e Commercio con l'Estero,
ma la parte più importante è svolta
dal Ministero
delle Politiche Agricole che ha istituito
il Servizio Cites del Corpo Forestale
dello
Stato. Il Servizio Cites cura la gestione
amministrativa ai fini della certificazione
e del controllo tecnico-specialistico
degli
esemplari importati.
Le specie a rischio d'estinzione prese
in
considerazione nella Cites sono suddivise
in tre Appendici:
Appendice I: Specie gravemente minacciate
di estinzione per le quali è rigorosamente
vietato il commercio;
Appendice II: Specie il cui commercio
è regolamentato
per evitare sfruttamenti incompatibili
con
la loro sopravvivenza. Gli esemplari
devono
essere accompagnati da documento d'esportazione
numerato.
Appendice III: Specie protette da singoli
Stati per regolamentare le esportazioni
dai
loro territori.
La Cites non è il solo documento internazionale
volto alla salvaguardia delle specie
a rischio
d'estinzione. Anche l'Europa di recente
si
è data delle regole recepite dagli
Stati
dell'Unione.
Si tratta del Regolamento (CE) 338/97
del
Consiglio del 9 dicembre 1996 poi aggiornato
con il Regolamento (CE) n° 2724/2000
della
Commissione del 30 novembre 2000.
Anche in questo caso, al testo sono
connessi
degli Allegati che contengono gli elenchi
delle specie a rischio: Allegato A,
B, C
e D.
Allegato A: Specie che figurano nell'Appendice
I della Cites e per le quali gli Stati
europei
non hanno avanzato riserve; qualsiasi
specie
in via d'estinzione che sia oggetto
di commercio
internazionale.
Allegato B: Specie che figurano nell'Appendice
II della Cites, salvo quelle elencate
nell'Allegato
A; specie che figurano nell'Appendice
I della
Cites per le quali è stata avanzata
una riserva
da parte di qualche Paese europeo;
ogni altra
specie non compresa nelle appendici
I e II
della Cites quali specie oggetto di
un volume
di scambi internazionali che potrebbero
essere
incompatibili con il mantenimento della
popolazione;
specie per le quali si è stabilito
che l'inserimento
nell'ambiente naturale delle Comunità
Europea
costituisce un pericolo ecologico.
Allegato C: Specie elencate nell'Appendice
III della Cites diverse da quelle elencate
negli allegati A o B e per le quali
gli Stati
membri non hanno formulato riserve;
specie
elencate nell'Appendice II della Cites
per
le quali è stata avanzata una riserva.
Allegato D: Specie non elencate negli
Allegati
da A a C per le quali il volume delle
importazioni
in Comunità europea giustifica una
vigilanza;
specie elencate nell'Appendice III
della
Cites per le quali è stata avanzata
una riserva.
Le specie marine di interesse acquariologico
sottoposte a Cites non sono molte.
Sono tutte
indicate nell'Allegato B. Per lo più
si tratta
di molluschi del genere Tridacna e
di coralli
duri.
Va precisato che il commerciante non
è tenuto
a rilasciare al cliente le coordinate
Cites
(cioé il numero di autorizzazione Cites)
dell'invertebrato venduto. Il negoziante,
tuttavia, è tenuto alla corretta compilazione
dei registri Cites per dimostrare,
nel caso
di eventuali controlli, la regolarità
dell'importazione.
Da parte sua, il cliente è invece interessato
ad avere la documentazione Cites, nel
caso
intendesse allevare, riprodurre e vendere
invertebrati elencati nell'Allegato
B. I
semplici appassionati che detengono
e allevano
invertebrati dell'Allegato B non a
fini commerciali
non sono tenuti a compilare alcun registro.
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